IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza  in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi
il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa
e Catania;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3320
del  23  ottobre  2003,  recante:  «Interventi  urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno 17 settembre 2003 nel
territorio delle province di Siracusa e Catania»;
  Vista  la  nota del prefetto di Catania - Commissario delegato, con
la  quale  viene  chiesto di apportate alcune modifiche all'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3320 del 23 ottobre
2003;
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Siciliana con nota n. 5667 del
17 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio  2003,  con  il quale e' stato prorogato, fino al 15 maggio
2004,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna
e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo  dal  6  al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di
Ferrara  e  Ravenna  in conseguenza della piena del Po che ha causato
pericolosi spiaggiamenti;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3237
del 12 agosto 2002, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
ai  dissesti  idrogeologici  dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002
nei    territori   dalle   regioni   Piemonte,   Lombardia,   Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».
  Vista   la  richiesta  del  4 febbraio  2004,  dell'Assessore  alla
protezione   civile  della  regione  Emilia-Romagna,  concernente  la
modifica dell'ordinanza di protezione civile n. 3237 del 2002;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio  2004,  con  il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella citta' di
Palermo nel settore del traffico e della mobilita';
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre   2002   n.   3255,   recante   «Interventi  necessari  a
fronteggiare  l'emergenza  determinatasi  nella  citta'  di Palermo a
causa  del  superamento  delle soglie di attenzione dell'inquinamento
atmosferico  con  conseguenti,  gravi  ripercussioni  nel settore del
traffico e della mobilita»;
  Vista la nota del Sindaco di Palermo - Commissario delegato, con la
quale  viene  chiesto di apportate alcune modifiche all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione  Siciliana  con nota n. 394 del
3 febbraio 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno  2003,  con il quale e' stato dichiarato, sino al 14 giugno
2004,  lo  stato  di  .emergenza  in  relazione alla grave situazione
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del  30 luglio  2003, cosi come modificata dall'ordinanza n. 3333 del
2 febbraio  2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile
per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello
stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;
  Vista  la  nota  del  9 febbraio  2004,  del prefetto di Siracusa -
Commissario  delegato,  ai  sensi  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio  2004,  concernente  la proroga, fino al 31 dicembre 2004,
dello   stato  di  emergenza  in  ordine  a  situazioni  emergenziali
derivanti  dagli  eventi  alluvionali verificatisi nel corso dei mesi
di ottobre  e novembre  2000  che hanno interessato i territori delle
regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna, Liguria, Friuli - Venezia-Giulia,
Toscana,  Puglia,  Veneto,  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre
2000,  recante  «Interventi  urgenti  di  protezione civile diretti a
fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi  alluvionali  ed ai
dissesti  idrogeologici  che,  dal  13 ottobre 2000, hanno colpito il
territorio  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e delle regioni
Piemonte,   Liguria,   Lombardia  ed  Emilia-Romagna»,  n.  3092  del
27 ottobre  2000,  recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
in  conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che
hanno  colpito  nel mese di settembre 2000 il territorio della regine
Calabria  e  nel  mese  di ottobre  2000  il territorio della regione
autonoma  Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna  e  Veneto»,  n.  3093  dell'8 novembre  2000, recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti di protezione civile in conseguenza
degli  eventi  alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito
nel  mese  di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle
d'Aosta  e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna
e   Veneto  e  n.  3095  del  23 novembre  2000,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
alluvionali  dei  mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre
misure di protezione civile»
  Visto  l'art.  2  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n. 3282 del 18 aprile 2003 recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
  Viste   le  note  28 gennaio  e  12 febbraio  2004,  con  la  quale
l'Assessore  alla  protezione civile della regione Toscana ha chiesto
la  proroga  del  termine  previsto  dall'art.  2, dell'ordinanza del
Presidente  dei  Consiglio  dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282,
concernente  i  contributi  per  l'autonoma  sistemazione  dei nuclei
familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici  verificatisi  nei  mesi
di novembre  e dicembre  1996, gennaio  1997  e  nei  giorni 14, 15 e
16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio  2004,  concernente  la  proroga,  fino al 30 giugno 2004,
della  dichiarazione  di  stato  d'emergenza  in  ordine  agli eventi
alluvionali  e  ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio
della regione Campania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335
del  23 gennaio  2004,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti in
relazione  agli  eventi  alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel
territorio della regione Campania»;
  Vista  la  nota  del  9 febbraio 2004 dell'Ufficio territoriale del
governo  di Avellino, concernente la richiesta di fondi da ulilizzare
per  la  gestione del «Campo base» di protezione civile realizzato ai
sensi  dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita'
«Fontenovella» del comune di Lauro;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2004,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  agli eventi
alluvionali  che  hanno  colpito  il  territorio  delle  province  di
Avellino,  Caserta,  Napoli  e  Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e
15 settembre 2001;
  Viste  le  ordinanze  di protezione civile n. 3147 del 21 settembre
2001 n. 3158 del 12 novembre 2001 e n. 3293 del 6 giugno 2003;
  Vista   la   nota  del  9 febbraio  2004  del  sindaco  di  Napoli,
Commissario  delegato  ai  sensi  della  sopra  citata  ordinanza  n.
3158/2001;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
23 ottobre 2003, n. 3320 e' aggiunto il seguente articolo:
  «Art.  11.  -  1.  Il  Commissario  delegato  - Prefetto di Catania
provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario,
alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere di rappresentanza la
conferenza   delibera   pescindendo   dalla   sua  presenza  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,  paesaggistico  -  territoriale, del patrimonio storico -
artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione
e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni, all'assenso del
Ministro   competente   che  si  esprime  entro  sette  giorni  dalla
richiesta. Per gli interventi su infrastrutture pubbliche e sui corsi
d'acqua,  l'approvazione  definitiva  dei  progetti  di  cui sopra e'
finalizzata  anche  all'approvazione  delle  varianti  agli strumenti
urbanistici  ed ai piani di settore interessati dall'esecuzione delle
opere.
  2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente    acquisiti   con   esito   positivo.   Il   parere
dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica
viene  richiesto  esclusivamente  per  quelli di importo superiore ad
Euro 500.000,00.
  3.  Il  Commissario  delegato - Prefetto di Catania provvede per le
occupazioni  di  urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti  per  l'esecuzione  delle  opere e degli interventi di cui
alla  presente  ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza  e,  prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione
dello  stato  di  consistenza e del verbale di immissione in possesso
dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
  4.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti
territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed
opere   connesse   gia'   inseriti   in  programmi  di  finanziamento
funzionalmente  correlati  a  quelli  di cui alla presente ordinanza,
quali  gli  interventi  di  sistemazione  idraulica  nell'area  della
collina di Vampolieri nei territori di Acicatena ed Acicastello e del
costone   roccioso   Timpa   nel   territorio  di  Acireale,  di  cui
all'ordinanza   n.  2621  del  1997,  il  Commissario  delegato  puo'
procedere  all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui
attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle
deroghe di cui all'art. 7, cosi' come integrate dal presente articolo
all'uopo  utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari
interventi ed opere.
  5.  Al  fine  di  garantire  l'accelerazione dei lavori da porre in
essere  per  il superamento del contesto emergenziale, il Commissario
delegato  -  Prefetto  di Catania valuta la possibilita' di avvalersi
dell'impresa esecutrice dei lavori per la definizione delle procedure
di esproprio, rimanendo a carico dello stesso Commissario delegato la
vigilanza sulle varie fasi delle medesime procedure.
  6.  Per  l'espletamento  degli ulteriori compiti assegnati ai sensi
del  presente articolo, in aggiunta alle deroghe previste all'art. 7,
il  Prefetto  di  Catania  -  Commissario  delegato  e' autorizzato a
derogare alle seguenti disposizioni:
    decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, articoli 4, 14, 28, 29, 63 e 77;
    legge   28 gennaio  1994,  n.  84,  e  successive  modificazioni,
articoli 5 e 6;
    legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,
articoli 4, 8, 9, 12, 18, 27, 29 e 36;
    legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8;
    leggi   regionali   strettamente   connesse   alle  sopra  citate
disposizioni».